GRATUITO PATROCINIO

La legge riconosce il diritto all’assistenza legale gratuita, qualora ne ricorrano le circostanze, ai cittadini con un reddito basso.
Il DPR n. 115 del 30/05/2002 fissa i limiti, i requisiti e le modalità di esercizio del diritto al gratuito patrocinio.
Calcolo del reddito per ottenere i benefici
I redditi calcolabili sono solo quelli delle persone fisiche (cioè quelli assoggettabili all’IRPEF), a tal fine non si tiene conto del modello ISEE.
L’ultima dichiarazione dei redditi non deve superare € 11.528,41.
Nei processi penali si considera la somma dei redditi del soggetto e dei familiari conviventi, in questo caso la soglia reddituale di € 11.528,41 è maggiorata di € 1.032,91 per ciascuno dei componenti il nucleo familiare.
A tal fine vengono considerati familiari conviventi:

  • Coniuge;
  • Figli;
  • Coniuge e/o figli detenuti;
  • Coniuge da cui il richiedente non è legalmente separato e correlati figli minori;
  • Nonni;
  • Nipoti;
  • Zii;
  • Tutti i conviventi componenti la famiglia anagrafica, anche senza vincolo di sangue;
  • Convivente more uxorio.

Quando l’oggetto della causa è rappresentato da diritti della personalità e quando gli interessi del soggetto sono in conflitto con quelli degli altri familiari, si tiene conto del reddito del richiedente senza sommarlo a quello dei conviventi.
L’intervento a carico dello Stato copre la parcella dell’Avvocato e le spese processuali, comprese quelle per eventuali consulenze tecniche.
I procedimenti che rientrano nella copertura da parte dello Stato comprendono:

  • cause civili;
  • ricorsi e procedimenti amministrativi;
  • procedimenti contabili;
  • procedimenti tributari;
  • volontaria giurisdizione;
  • processi penali;
  • risarcimento danni da reato.

La verifica dei requisiti necessari per ottenere gratuito patrocinio viene effettuata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati compente per territorio.
 

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